Ufficio scolastico regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio I

 

Prot.n. 13554                                                                                                 Cagliari,  29 ottobre 2007

 

Ai Responsabili

Uffici Scolastici Provinciali

CAGLIARI ORISTANO NUORO SASSARI

 

 p.c.                                Ai Dirigenti Scolastici

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie

di istruzione secondaria di II grado della

Regione Sardegna

L O R O     S E D I

 

 p.c.                                     Ai Dirigenti Tecnici

Ufficio Ispettivo

S E D E

 

ALLEGATO1 : Decreto di delega esami di stato
ALLEGATO 2: Modello Domanda Candidati esterni

ALLEGATO 3 : Circolare Ministeriale N. 90

 

Oggetto: Esame di Stato 2007/2008. Disposizioni organizzative.

 

 

     In considerazione delle innovazioni introdotte dal decreto legge 7 settembre 2007, n.147,  in materia di esame di Stato si è ritenuto opportuno delegare alle SS.LL. tutte le operazioni ad esso connesse e, in particolare, quelle che attengono all’assegnazione dei candidati esterni.

     Ciò premesso, in relazione agli adempimenti propedeutici e al fine di garantire la necessaria uniformità nel territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni e sulla procedura di assegnazione degli stessi alle istituzioni scolastiche.

 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

 

     Come è noto, il succitato decreto legge  7.9.2007, n.147, intervenendo sull’art.2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, stabilisce che i candidati esterni devono presentare la domanda di ammissione agli Esami di Stato al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, indicando in ordine preferenziale le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.

     In virtù del provvedimento di delega prot.n.13553 del 29 ottobre 2007 i candidati esterni devono presentare la richiesta di partecipazione agli Esami di Stato, corredata della relativa documentazione, all’Ufficio Scolastico Provinciale territorialmente competente con l’individuazione, in ordine preferenziale in ambito comunale ed eventualmente provinciale e regionale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, in cui intendono sostenere l’esame.

 

 

 

     Le  SS.LL. provvederanno ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 della legge n.425/1997, agli  istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato  stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

 

Criteri di assegnazione dei candidati esterni

 

     Le SS.LL., tenuto conto che ad ogni singola classe/commissione d’esame devono essere assegnati non più di trentacinque candidati, verificheranno che, con l’assegnazione di domande di candidati esterni,  non venga superato il limite del cinquanta per cento dei candidati interni (art.4, comma 9, Legge 11 gennaio 2007, n.1).

     Nell’ipotesi in cui non sia possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del suddetto limite, questa Direzione Generale, su richiesta delle SS.LL., valuterà l’opportunità di costituire commissioni con un numero maggiore di candidati esterni o una commissione di soli candidati esterni esclusivamente presso istituti statali.

     Le richieste dovranno essere assegnate prioritariamente seguendo l’ordine delle preferenze espresse dal candidato a livello comunale e successivamente, nel caso in cui non sia stato possibile assegnare il candidato alle istituzioni richieste, sempre in ambito comunale dovranno procedere alla assegnazione della domanda su altre scuole statali o paritarie.

     Qualora non sia possibile  assegnare le domande in ambito comunale si procederà nelle stesso modo in ambito provinciale e da ultimo, in ambito regionale.

     Nell’ipotesi in cui l’indirizzo di studi scelto dal candidato non sia presente nell’ambito regionale, questa Direzione Generale provvederà a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione della sede d’esame, dandone comunicazione all’interessato.

 

Deroghe all’obbligo di residenza

 

     Eventuali deroghe all’obbligo di residenza previsto dalla normativa vigente rimangono di competenza di questa Direzione Generale, pertanto il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute  o già esistenti al momento della presentazione della domanda e connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame d Stato in un comune, provincia o Regione diversi da quelli della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R.  n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo previsto dal decreto legge n.147/2007, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

     Nella richiesta devono essere precisati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (comprese le prove preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto.

     Se il candidato è minorenne , la dichiarazione è resa dall’esercente la potestà parentale.

     Si allega il D.D. prot.n. 13553  del  29 ottobre 2007 e modello istanza di partecipazione.

 

                                                                                 Il Direttore Generale

                                                                                                         Armando Pietrella

RS/bs

Esamestato07/08disposizioniorganizzative